Legge n.56 del 18 febbraio 1989 Ordinamento della Professione di Psicologo (Art.1)
L'articolo 1 della legge n.56 del 18 febbraio 1989, "Ordinamento della Professione di Psicologo", dice che:
La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di
sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
